Le nostre FAQ
Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 l. 47/2017).
I dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che l’83% dei minori non accompagnati ha un’età fra i 16 e i 17 anni; il 92,9% è di sesso maschile. La maggior parte di loro arriva da Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa d’Avorio.
Il minore straniero non accompagnato, anche se entrato irregolarmente in Italia, è titolare di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91 e cioè dei .seguenti DIRITTI:
1) Godere di condizioni di accoglienza dignitosa;
2) Ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
3) Seguire percorsi di integrazione ed educazione;
4) Ricevere informazioni sui propri diritti, affinché egli sia consapevole del significato e delle conseguenze di ciascuna azione e di ogni procedimento che lo riguarda, al fine di esprimere la propria volontà e le proprie necessità;
5) Partecipare attivamente in tutti i procedimenti che lo coinvolgono;
6) Essere ascoltato, affinché il suo punto di vista venga preso in considerazione;
7) Avviare la procedura per le indagini familiari per l’eventuale ricongiungimento familiare;
8) Ottenere documenti che riconoscano la regolarità della propria posizione in Italia;
9) Essere sostenuto nel periodo di transizione verso la maggiore età;
La valutazione del Superiore Interesse del minore (art. 3 CRC 1989) si può determinare su tre livelli:
- Come diritto sostantivo: il diritto del minore nel vedere il suo superiore interesse valutato e tenuto in considerazione preminente, qualora diversi interessi vengano considerati in un processo decisionale che lo riguarda;
- Come principio legale interpretativo fondamentale: se una disposizione legale è soggetta a più di un’interpretazione, l’interpretazione che deve essere adottata è quella che meglio risponde al Superiore Interesse del minore;
- Come norma procedurale: nel caso in cui debba esser presa una decisione che riguarda il minore, il processo decisionale dovrà per forza includere una valutazione del possibile impatto (negativo o positivo) di tale decisione sul minore interessato.
La valutazione del Superiore Interesse del minore, tuttavia, dovrà essere effettuata caso per caso e secondo un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi soggetti e differenti professionalità a contatto con il msna. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha individuato gli elementi da considerare nella determinazione dell’Interesse Superiore del minore:
a) Il punto di vista del minore;
b) L’identità del minore;
c) La continuità delle relazione familiari;
d) L’assistenza, la protezione e la sicurezza del minore;
e) Le situazioni di vulnerabilità;
f) Il diritto del minore alla salute;
g) Il diritto del minore all’istruzione.
I tutori volontari sono nominati dal Tribunale per i Minorenni, che detiene l’elenco “ tutori volontari” (art 11 legge n47/17) che hanno partecipato al corso di formazione,( organizzato dai garanti regionali o dall’Autorità Garante in via sussidiaria) e dopo essere stati ritenuti idonei hanno dato la loro disponibilità ad essere iscritti nel suddetto elenco.
- TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM):
Il Tribunale per i minorenni detiene l’elenco dei tutori volontari formati e disponibili ad assumere tale incarico. E’ l’Autorità Giudiziaria competente a nominare il tutore volontario e a sovrintendere il suo operato. All’interno del TM è istituita anche la Procura della Repubblica per i minorenni, alla quale viene segnalato, immediatamente, l’arrivo e la presenza, sul territorio italiano, di un minore non accompagnato. Ed ancora, tra le sue competenze in merito ai msna, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio- sanitari volti all’accertamento dell’età, nei casi in cui sussistano dubbi fondati in merito all’età dichiarata dal un minore e non sia stato possibile accertarne l’età attraverso un documento anagrafico;
- UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA:
ha la funzione di promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età. È l’organo responsabile della formazione degli aspiranti tutori volontari, che terminato il corso e dopo aver confermato la propria disponibilità alla nomina, trasmetterà al TM la lista dei tutori disponibili che saranno inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale per i minorenni della regione di residenza o domicilio;
- SERVIZIO SOCIALE (ENTE LOCALE):
i msna, in assenza di genitori affidatari, sono affidati ai servizi sociali fino al compimento degli anni 18;
- LEGALE/AVVOCATO:
è la figura professionale che garantisce il diritto dei minorenni all’assistenza legale in tutti i procedimenti giudiziali (amministrativi, civili e penali);
- COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA:
è la struttura che accoglie e ospita il minore;
- MEDIATORE CULTURALE:
non è solo un interprete, ma egli esercita una vera e propria funzione di orientamento culturale nei confronti delle persone provenienti da altri Paesi. La Legge n. 47/2017 prevede la presenza del mediatore culturale in diverse procedure; QUESTURA: provvede all’identificazione del minore e riceve la domanda relativa ai permessi di soggiorno;
- PREFETTURA:
territorialmente competente, comunica i dati dei MSNA, presenti sul territorio, agli uffici competenti del Ministero dell’Interno così che questi uffici dispongano il trasferimento dei MSNA secondo le disponibilità delle strutture di prima accoglienza attive sul territorio; per i CAS-msna, la procedura viene attivata direttamente dalla prefettura territorialmente competenti;
- ENTE OSPEDALIERO/MEDICO CURANTE;
- CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUIZIONE DEGLI ADULTI (CPIA):
istituzione scolastica autonoma che offre ai minori stranieri non accompagnati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
Si, con la recente adozione del Decreto del Ministro dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze (n. 219 del 19 settembre 2022) sono state chiarite le spese rimborsabile di cui ha diritto il tutore volontario ed è stata definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti.
In particolare il tutore ha diritto:
- di usufruire di permessi retribuiti (art. 2) fino ad un massimo di 60 ore annue. La richiesta di permesso deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del Tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell’intervento o della prestazione a favore del minore;
- Ad un rimborso per le spese di viaggio (art.3) sostenute per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria, “su richiesta motivata e documentata dall’interessato”,
- Ad un'equa indennità (art 4) da richiedersi alla cessazione dell’ufficio, quando le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.
I tutori volontari devono presentare apposita istanza alla Prefettura competente per territorio. In base al tipo di rimborso richiesto, sarà necessario fornire specifiche informazioni.
I datori di lavoro possono chiedere il rimborso dei permessi concessi, per una quota pari al 50% della retribuzione pagata.
Il tutore volontario, alla cessazione dell’Ufficio, può chiedere al Tribunale per i minorenni, l’assegnazione di un'equa indennità, (art.4) fino a un massimo di 900 euro, quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.
Non necessariamente.
I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.
Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.
La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi. A tale proposito, si richiama l’esempio della figura del “Mentor”.
Assolutamente no.
L’art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso.
L’art. 7 della legge n. 47/2017 prevede che “Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza”.
L’affidamento familiare è quel provvedimento di accoglienza temporanea di un minore al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato, mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.
Il percorso per accogliere un MSNA in affido familiare è quello ordinario dell’affido (Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"). Anche in una situazione di affido è prevista la nomina del tutore volontario.
Spetta ai servizi sociali la valutazione della famiglia o della singola persona per verificarne i requisiti.
L’affidamento familiare è una parte del più ampio progetto di vita a favore dei MSNA che necessita della conoscenza e dell’ascolto della storia e dei motivi che lo hanno spinto a emigrare. Una volta messo in protezione il minore, il Servizio Sociale si occupa di verificare l’esistenza di una rete parentale e amicale del minore e la possibilità per quest’ultimo di essere inserito in una famiglia a lui vicina, considerando prioritario il bisogno del minore di vivere all’interno di un nucleo familiare. È fondamentale:
- L’attivazione di un percorso di conoscenza della famiglia del minore o dei suoi riferimenti più prossimi nel paese di origine (sempre che non vi siano elementi di cautela specifici) al fine di ricomporre la sua biografia, qual è stato il suo percorso migratorio, quali sono state le sue esperienze passate, i suoi vissuti e, analogamente, realizzare una buona valutazione sulla famiglia affidataria, considerando il suo grado di apertura alla cultura diversa del ragazzo/a, alle sue abitudini, alle sue credenze;
- La condivisione del progetto individuale tra tutti gli operatori che hanno in carico il minore, i referenti per l’affido e il tutore, qualora già nominato;
- La consapevolezza che il supporto, anche educativo, che viene dato al ragazzo/a è una forma di aiuto temporanea che risponde a un bisogno transitorio del/la giovane, che possiede una famiglia nel suo paese. È necessario, infatti, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine e con eventuali parenti presenti in Europa.
- Vigila affinché il collocamento possa essere la giusta risposta alle esigenze del minore;
- supporta laddove le necessità del minore hanno bisogno di un suo intervento di tutela;
- collabora con la famiglia affidataria per la miglior riuscita del progetto di accoglienza.
Non sempre.
Il codice civile stabilisce che il tutore è responsabile per i danni cagionati dal minore soggetto alla sua tutela solo quando abita insieme a lui o (meglio ) si trovava sotto la sua custodia (culpa in vigilando).
Quali sono le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere?
Le attività sono molteplici. Il tutore vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minorenne e con l’obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo. È inoltre importante che il tutore volontario mantenga sempre un dialogo diretto e costante con la struttura in cui il minore è accolto e con i Servizi Sociali per stabilire di comune accordo un percorso di crescita verso l’autonomia. In particolare:
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Presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore età per conto del minore;
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Presentazione della domanda di protezione internazionale per conto del minore;
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Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;
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Partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell’art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
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Deve essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
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Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
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Richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti;
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Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie;
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Attività di contatto e di rappresentanza legale nell’ambito delle procedure scolastico/formative;
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Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017;
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Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
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Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell’art. 12 della legge n. 47 del 2017;
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Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell’art. 17 della legge n. 47 del 2017.
Tutti i minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico al pari dei minori cittadini italiani. L’iscrizione scolastica del MSNA può essere fatta in qualunque periodo dell’anno.
È compito del tutore vigilare affinché questi diritti vengano rispettati, ma anche spiegare al minore l’importanza dell’apprendimento della lingua italiana e dell’istruzione scolastica, come strumento imprescindibile per l’integrazione socio-lavorativa.
“ Il MSNA ha diritto all’accesso e alle cure mediche anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Vige l’obbligo di iscrizione al SSN al pari di un qualsiasi cittadino italiano. Il tutore deve richiedere l’iscrizione al SSN della persona di minore età, per la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017; tale richiesta può essere effettuata presso l’Azienda Sanitaria Locale di residenza o di effettiva dimora del minore.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri, che non hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno, vengono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente, art. 42 del Regolamento. Nella prassi, il responsabile della struttura di accoglienza si occupa dell’ordinaria amministrazione, accompagnamento visite mediche e quant’altro necessario, ma ciò non toglie che il tutore volontario, manifestata la propria disponibilità, possa occuparsi anche delle situazioni ordinarie inerenti l’aspetto medico sanitario del ragazzo che egli segue.
Il tutore volontario: ha diritto all’accesso alla cartella clinica della persona di minore età, suo tutelato; sarà interpellato in casi particolari e/o di una certa gravità; è chiamato necessariamente in causa per le vaccinazioni e le visite specialistiche del MSNA; gli sarà richiesto il consenso informato per gli interventi chirurgici del tutelato.”
E’ l’istituto disciplinato dall’art. 13 comma 2 L.47/2017 -Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo-, secondo il quale: “ Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia,
il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”.
L’istanza di prosieguo amministrativo può essere richiesta dai servizi sociali, dal tutore volontario e dallo stesso Tribunale per i minorenni di propria iniziativa.
La richiesta va presentata al tribunale per i minorenni che fisserà un’udienza nella quale saranno ascoltati tutti i soggetti coinvolti (servizio sociale, tutore volontario, minorenne), i quali potranno esprimere una valutazione sull’opportunità, nell’interesse superiore del minore, di accoglimento del rilascio del Prosieguo amministrativo per il buon esito di un percorso di inserimento sociale teso all’autonomia del MSNA, non ancora concluso e che necessita di un ulteriore tempo prolungato.
Il tribunale per i minorenni decide, con un decreto motivato, affidando il MSNA ai servizi sociali per la durata temporale che riterrà di stabilire caso per caso, ma mai oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
La richiesta deve essere presentata entro il compimento del diciottesimo anno di età del minore.
Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi. Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 30 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.
La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).
Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia. Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.
A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età.
Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori sei mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.
Qualora, invece, i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i minorenni può disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo.
Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per affidamento.
Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Un minore può allontanarsi dal centro di accoglienza che lo ospita; se non darà più notizie di sè e non farà più rientro presso la struttura, in questi casi, il responsabile del centro ne dà comunicazione immediata a:
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Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
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Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
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Tribunale per i Minorenni;
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Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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Questura territorialmente competente, che avvia le attività di ricerca (legge 203/2012 sulle disposizioni per la ricerca delle persone scomparse);
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Prefettura territorialmente competente;
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Ufficio dei servizi sociali del comune di competenza;
Inoltre procederà a formalizzare la denuncia per allontanamento alle autorità.
Il Tribunale per i Minorenni, non essendo pervenute notizie circa il rintraccio del minore, revoca la tutela aperta in favore del minore, fermo restando, nell’eventualità del rintraccio del medesimo, il suo inserimento in una comunità vicina al luogo del rintraccio, a cura dell’autorità di Pubblica Sicurezza, con avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo per aprire nuovamente la tutela.