Le nostre FAQ

Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 L. 47/2017).

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) censiti in Italia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono in maggioranza di genere maschile e hanno per la maggior parte un’età compresa tra i 16 ed i 17 anni. Provengono dall’ Egitto, dall’ Ucraina, dal Gambia, dalla Tunisia e Guinea.

Il minore straniero non accompagnato è titolare di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”). La Convenzione riconosce, inoltre, a tutti i minori un’ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.

Nello specifico:

1) godere di condizioni di accoglienza dignitosa;

2) ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

3) seguire percorsi di integrazione ed educazione;

4) ricevere informazioni sui propri diritti, affinché egli sia consapevole del significato e delle conseguenze di ciascuna azione e di ogni procedimento che lo riguarda, al fine di esprimere la propria volontà e le proprie necessità;

5) partecipare attivamente in tutti i procedimenti che lo coinvolgono;

6) essere ascoltato, affinché il suo punto di vista venga preso in considerazione;

7) avviare la procedura per le indagini familiari per l’eventuale ricongiungimento familiare;

8) ottenere documenti che riconoscano la regolarità della propria posizione in Italia;

9) essere sostenuto nel periodo di transizione verso la maggiore età.

 

La valutazione del Superiore Interesse del minore (art. 3 CRC 1989) si può determinare su tre livelli:

- come diritto sostantivo: il diritto del minore nel vedere il suo superiore interesse valutato e tenuto in considerazione preminente, qualora diversi interessi vengano considerati in un processo decisionale che lo riguarda;

- come principio legale interpretativo fondamentale: se una disposizione legale è soggetta a più di un’interpretazione, l’interpretazione che deve essere adottata è quella che meglio risponde al Superiore Interesse del minore;

- come norma procedurale: nel caso in cui debba esser presa una decisione che riguarda il minore, il processo decisionale dovrà per forza includere una valutazione del possibile impatto (negativo o positivo) di tale decisione sul minore interessato.

La valutazione del Superiore Interesse del minore, tuttavia, dovrà essere effettuata caso per caso e secondo un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi soggetti e differenti professionalità a contatto con il minore straniero non accompagnato. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha individuato gli elementi da considerare nella determinazione dell’Interesse Superiore del minore:

a) Il punto di vista del minore;

b) L’identità del minore;

c) La continuità delle relazioni familiari;

d) L’assistenza, la protezione e la sicurezza del minore;

e) Le situazioni di vulnerabilità;

f) Il diritto del minore alla salute;

g) Il diritto del minore all’istruzione.

I tutori volontari sono nominati dal Tribunale per i Minorenni, che detiene l’elenco “tutori volontari”, ai sensi dell’art 11 legge n. 47/2017,  a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.

Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università

  • SERVIZIO SOCIALE (ENTE LOCALE):

I minori stranieri non accompagnati, in assenza di genitori affidatari, sono affidati ai servizi sociali fino al compimento degli anni 18;

 

  • QUESTURA:

Provvede all’identificazione del minore e riceve la domanda relativa ai permessi di soggiorno;

 

  • PREFETTURA:
    territorialmente competente, comunica i dati degli MSNA, presenti sul territorio, agli uffici competenti del Ministero dell’Interno così che questi uffici dispongano il trasferimento degli MSNA secondo le disponibilità delle strutture di prima accoglienza attive sul territorio; per i CAS minori, la procedura viene attivata direttamente dalla prefettura territorialmente competente;

 

  • TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM):

Il Tribunale per i minorenni detiene l’elenco dei tutori volontari formati e disponibili ad assumere tale incarico. È l’Autorità Giudiziaria competente a nominare il tutore volontario e a sovrintendere il suo operato. All’interno del TM è istituita anche la Procura della Repubblica per i minorenni, alla quale viene segnalato, immediatamente, l’arrivo e la presenza, sul territorio italiano, di un minore non accompagnato. Ed ancora, tra le sue competenze in merito ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami sociosanitari volti all’accertamento dell’età, nei casi in cui sussistano dubbi fondati in merito all’età dichiarata dal minore e non sia stato possibile accertarne l’età attraverso un documento anagrafico;

  • TUTORE VOLONTARIO

  • UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:
    Ha la funzione di promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età. È l’organo responsabile della formazione degli aspiranti tutori volontari e della trasmissione, una volta terminato il corso, al Tribunale per i minorenni dei nominativi degli aspiranti tutori volontari che hanno manifestato la volontarietà ad essere iscritti nell’elenco istituito presso il tribunale per i minorenni della regione di residenza o domicilio;

  • LEGALE/AVVOCATO:
    È la figura professionale che garantisce il diritto dei minorenni all’assistenza legale in tutti i procedimenti giudiziali (amministrativi, civili e penali);

  • COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA:
    È la struttura che accoglie e ospita il minore;

  • MEDIATORE CULTURALE:

Non è solo un interprete ma esercita una vera e propria funzione di orientamento culturale nei confronti delle persone provenienti da altri Paesi. La Legge n. 47/2017 prevede la presenza del mediatore culturale in diverse procedure;

  • ENTE OSPEDALIERO/MEDICO CURANTE;

  • CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUIZIONE DEGLI ADULTI (CPIA):
    Istituzione scolastica autonoma che offre ai minori stranieri non accompagnati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Si, con la recente adozione del Decreto del Ministro dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze (n. 219 del 19 settembre 2022) sono state chiarite le spese rimborsabile di cui ha diritto il tutore volontario ed è stata definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti.  In particolare, il tutore ha diritto:  - di usufruire di permessi retribuiti (art. 2) fino ad un massimo di 60 ore annue.

La richiesta di permesso deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del Tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell’intervento o della prestazione a favore del minore;  - ad un rimborso per le spese di viaggio (art.3) sostenute per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria, “su richiesta motivata e documentata dall’interessato”,  - ad un'equa indennità (art 4) da richiedersi alla cessazione dell’ufficio, quando le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità. 

I tutori volontari devono presentare apposita istanza alla Prefettura competente per territorio. In base al tipo di rimborso richiesto, sarà necessario fornire specifiche informazioni. 
I datori di lavoro possono chiedere il rimborso dei permessi concessi, per una quota pari al 50% della retribuzione pagata. 

Il tutore volontario, alla cessazione dell’Ufficio, può chiedere al Tribunale per i minorenni, l’assegnazione di un'equa indennità, (art.4) fino a un massimo di 900 euro, quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.  

Non necessariamente. I minori stranieri non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure a persone diverse dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.

Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore stranieri non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi. A tale proposito, si richiama l’esempio della figura del “Mentor”.

Assolutamente no.

L’art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso.

Le attività sono molteplici. Il tutore volontario vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato e con l’obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo. È inoltre importante che il tutore volontario mantenga sempre un dialogo diretto e costante con la struttura in cui il minore è accolto e con i servizi sociali per stabilire di comune accordo un percorso di crescita verso l’autonomia.

L’art. 7 della legge n. 47/2017 prevede che “Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza”.

L’affidamento familiare è quel provvedimento di accoglienza temporanea di un minore al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato, mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.

Il percorso per accogliere un MSNA in affido familiare è quello ordinario dell’affido (Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"). Anche in una situazione di affido è prevista la nomina del tutore volontario. Spetta ai servizi sociali la valutazione della famiglia o della singola persona per verificarne i requisiti.

  • L’affidamento familiare è una parte del più ampio progetto di vita a favore degli MSNA che necessita della conoscenza e dell’ascolto della storia e dei motivi che lo hanno spinto a emigrare. Una volta che il minore è messo in protezione, il Servizio Sociale si occupa di verificare l’esistenza di una rete parentale e amicale del minore e la possibilità per quest’ultimo di essere inserito in una famiglia a lui vicina, considerando prioritario il bisogno di vivere all’interno di un nucleo familiare. È fondamentale:

  • L’attivazione di un percorso di conoscenza della famiglia del minore o dei suoi riferimenti più prossimi nel paese di origine (sempre che non vi siano elementi di cautela specifici) al fine di ricomporre la sua biografia, qual è stato il suo percorso migratorio, quali sono state le sue esperienze passate, i suoi vissuti e, analogamente, realizzare una buona valutazione sulla famiglia affidataria, considerando il suo grado di apertura alla cultura diversa del ragazzo/a, alle sue abitudini, alle sue credenze;

  • La condivisione del progetto individuale tra tutti gli operatori che hanno in carico il minore, i referenti per l’affido e il tutore, qualora già nominato;

  • La consapevolezza che il supporto, anche educativo, che viene dato al ragazzo è una forma di aiuto temporanea che risponde a un bisogno transitorio del giovane, che possiede una famiglia nel suo paese. È necessario, infatti, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine e con eventuali parenti presenti in Europa.

  • Vigila affinché il collocamento possa essere la giusta risposta alle esigenze del minore;

  • supporta laddove le necessità del minore hanno bisogno di un suo intervento di tutela;

  • collabora con la famiglia affidataria per la miglior riuscita del progetto di accoglienza.

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico al pari dei minori cittadini italiani.

L’iscrizione scolastica del MSNA può essere fatta in qualunque periodo dell’anno. È compito del tutore volontario vigilare affinché questi diritti vengano rispettati, ma anche spiegare al minore l’importanza dell’apprendimento della lingua italiana e dell’istruzione scolastica, come strumento imprescindibile per l’integrazione socio-lavorativa.

Il MSNA ha diritto all’accesso e alle cure mediche anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.  Vige l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) al pari di un qualsiasi cittadino italiano. Il tutore deve richiedere l’iscrizione al SSN della persona di minore età, per la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017; tale richiesta può essere effettuata presso l’Azienda sanitaria locale di residenza o di effettiva dimora del minore.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri, che non hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno, vengono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente, art. 42 del Regolamento. 

Nella prassi, il responsabile della struttura di accoglienza si occupa dell’ordinaria amministrazione, accompagnamento visite mediche e quant’altro necessario, ma ciò non toglie che il tutore volontario, manifestata la propria disponibilità, possa occuparsi anche delle situazioni ordinarie inerenti l’aspetto medico sanitario del ragazzo che egli segue.  

Il tutore volontario: ha diritto all’accesso alla cartella clinica della persona di minore età, suo tutelato; sarà interpellato in casi particolari e/o di una certa gravità; è chiamato necessariamente in causa per le vaccinazioni e le visite specialistiche del MSNA; gli sarà richiesto il consenso informato per gli interventi chirurgici del tutelato.”

E’ l’istituto disciplinato dall’art. 13 comma 2 L.47/2017 -Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo-, secondo il quale: “ Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”.

La richiesta deve essere presentata entro il compimento del diciottesimo anno di età del minore.

Il sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) è disciplinato dal D.lgs n. 142/2015 ed in particolare dall’art. 19 che contiene norme specifiche introdotte e modificate dalla Legge n. 47/2017 (Legge Zampa) e, da ultimo, dal D.L. n. 133/2023.

Il cd. decreto accoglienza, il D.lgs n. 142/2015, ha dettato per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai quali fino ad allora si erano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento.

Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al quale il minore straniero non accompagnato non può, in nessun caso, essere trattenuto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) o accolto presso i centri governativi per adulti. Riguardo alla fase di prima accoglienza, l’art. 19 del D.lgs n. 142/2015 dispone che: “per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate […] per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età”.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore (la seconda accoglienza), sempre l’art. 19 del D.lgs n. 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti primariamente nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili.

Oltre all’impianto di base del sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, in due fasi distinte, l’impianto normativo prevede anche l’accoglienza in altre strutture considerate come soluzioni di accoglienza emergenziali. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, il Prefetto può disporre l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori (CAS minori), con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Limite di capienza che può essere ampliato, in casi di estrema urgenza, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. L'accoglienza nei CAS minori non può essere disposta nei confronti del minore, di età inferiore a quattordici anni ed è comunque limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture SAI.

Nel caso di momentanea indisponibilità nelle strutture ricettive temporanee (CAS minori), il D.L. n. 133/2023 ha introdotto (sempre modificando il comma 3-bis dell’art. 19 del D.lgs n. 142/2015) la possibilità per il Prefetto di disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei CPA e CAS ordinari, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni.

Da ultimo, nel caso in cui non vi siano posti disponibili in nessuna delle strutture sopradescritte, il comma 3 dell’art. 19, D.lgs 142/2015, dispone che “l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore”. 

Un minore può allontanarsi dal centro di accoglienza che lo ospita; se non darà più notizie di sè e non farà più rientro presso la struttura, in questi casi, il responsabile del centro ne dà comunicazione immediata e procede a formalizzare la denuncia per allontanamento alle autorità competenti.

L’acronimo SIM sta ad indicare il “Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati “istituito presso la Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Permette di censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, di tracciarne costantemente gli spostamenti, con riferimento al collocamento in accoglienza e alla presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e di gestire i dati relativi alla loro anagrafica. I dati registrati all’interno del SIM confluiscono nei rapporti pubblicati a cadenza mensile e semestrale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

https://analytics.lavoro.gov.it/t/PublicSIM/views/HomePage/HomePage-SIM?%3Aembed=y&%3Aiid=1&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y