La tutela volontaria nel percorso di accoglienza

Il percorso di tutela volontaria, seppur in via di perfezionamento, ad oggi è costituito da diverse azioni che devono essere sostenute da parte dei differenti attori (istituzionali e non), al fine di facilitare l’accoglienza e l’integrazione sul territorio dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), oltre che il coordinamento tra i servizi in una logica di collaborazione.

Quando un minore sbarca e viene rintracciato sul territorio italiano si attiva un percorso che coinvolge diverse istituzioni competenti per il luogo di ritrovamento. Dopo la fase di identificazione da parte della Questura e la tempestiva comunicazione al PM di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni (TM), i Servizi Sociali del Comune collaborano al fine di individuare e collocare il minore in un luogo sicuro.  

La Prefettura comunica i dati del MSNA agli Uffici del Ministero dell’Interno che dispongono il trasferimento del minore presso le strutture di prima accoglienza attive sul territorio, secondo la disponibilità esistente.

Le strutture possono essere:

La Procura della Repubblica presso il TM, al contempo, apre un fascicolo con contestuale richiesta di nomina del Tutore al Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali territoriali trasmettono la segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così da assicurare il censimento e il monitoraggio sul territorio dei minori non accompagnati (sistema SIM).

La prima accoglienza prevede la presa in carico del minore dall’immediatezza dell’arrivo e fino a un massimo di 30 giorni (come disposto dalla Legge n. 47/2017) 

Durante questo periodo, al minore viene garantito l’ascolto, il sostegno e 

l’accompagnamento costante mediante la presenza di personale qualificato (Legale, Psicologo, Assistente Sociale, Mediatore culturale, Educatore/operatore di Comunità) capace di approfondire durante i colloqui la storia personale, familiare, il percorso migratorio e ogni altro elemento utile alla protezione del minore. Egli viene informato ed orientato riguardo ai suoi diritti e doveri e gli viene garantita assistenza socio-psicologica e orientamento legale.

Tra le azioni prioritarie da assicurare al minore vi sono quelle riguardanti l’avvio delle procedure a tutela del diritto alla salute, le visite sanitarie, il diritto all’istruzione e l’assistenza/orientamento legale e alla contestuale richiesta dei documenti, dei permessi di soggiorno più idonei alla sua situazione, presso le Questure territorialmente competenti.  Durante la fase di accoglienza del minore, inoltre, si procede all’avvio tempestivo di ogni iniziativa volta ad individuare la presenza di eventuali parenti del minore entro il IV grado. Ciò poiché, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in Comunità.

La seconda fase di accoglienza prevede un percorso che punta al suo graduale avvio verso l’autonomia e l’inclusione sociale.

Il minore non è mai privo di tutela; in attesa della nomina del Tutore volontario da parte del TM competente la tutela spetta temporaneamente al Responsabile della struttura/Comunità.

I Garanti regionali e delle Province autonome, sussidiariamente l’Autorità Granate per l’Infanzia e l’Adolescenza qualora il Garante regionale non sia stato nominato, sono responsabili dell’apertura dell’Avviso pubblico, della selezione degli aspiranti tutori volontari e della successiva formazione. 

A tal fine sono state predisposte dall’AGIA delle Linee Guida come strumento di programmazione della formazione di base a livello nazionale e ciò mira ad uniformare su tutto il territorio processi di formazione, tali da garantire omogeneità di contenuti nel Superiore Interesse del minore”. 

In seguito alla verifica dell’acquisizione da parte degli aspiranti tutori volontari delle competenze di base, i Garanti regionali richiedono loro il consenso per poi trasmettere al TM competente l’elenco dei tutori volontari formati, disponibili a svolgere l’incarico di tutela, che procede alla convocazione tempestiva dell’aspirante tutore e alla nomina: a questo punto può avviarsi la relazione tra il minore e il tutore volontario, mediante il contestuale rapporto di tutela.